Legge regionale 08 aprile 2016, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.
<<1. I corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 59/2010 vengono organizzati dal Centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario (CATT FVG), dai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) e dal sistema regionale della formazione professionale.>>;
b)
dopo il comma 1 č inserito il seguente:
<<1 bis. I corsi professionali di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204 (Disciplina dell'attivitā di agente e rappresentante di commercio), vengono organizzati dal CATT FVG e dai CAT.>>;
c)
il comma 3 č sostituito dal seguente:
<<3. Il CATT FVG e i CAT possono organizzare e gestire corsi facoltativi e a tal fine istituiscono un libretto di registrazione dei corsi di aggiornamento frequentati dagli operatori del settore.>>.
Note:
1 Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.