<<1 bis. Nei mercati giornalieri di nuova istituzione, le aree destinate al commercio di prodotti alimentari sono:a) chiaramente delimitate o recintate, ove non lo impediscano vincoli di tipo architettonico, storico, artistico e ambientale;
b) dotate di una propria rete fognaria, in grado di assicurare anche lo smaltimento dei servizi igienici generali del mercato nonché dei posteggi che ne abbiano la necessità;
c) dotate di reti per allacciare ciascun posteggio all'acqua potabile, allo scarico delle acque reflue attraverso un chiusino sifonato, anche nella fognatura prescritta alla lettera b), e all'energia elettrica; tali reti devono prevedere apparecchiature di allaccio indipendenti nella superficie di ciascun posteggio;
d) dotate di contenitori di rifiuti solidi urbani possibilmente distinti per categoria di riciclaggio, muniti di coperchio, in numero sufficiente alle esigenze, opportunamente dislocati nell'area e facilmente accessibili in particolare dai posteggi.>>;