<<3 bis. E' fatto obbligo di dichiarare gli estremi della SCIA a ogni richiesta degli organi di vigilanza.
3 ter. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche incluse nell'ambito di aree demaniali marittime č consentito dalle competenti autoritā, le quali stabiliscono modalitā, condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette.
3 quater. Senza permesso dell'ente proprietario o gestore č vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
3 quinquies. Nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche č fatto divieto di vendere o esporre armi, esplosivi o oggetti preziosi.>>.