<<2 ter. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attivitā commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni del presente titolo e del titolo VI.
2 quater. Nell'adozione dei regolamenti disciplinati dal presente titolo, i Comuni danno attuazione alle forme di consultazione previste dal
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).>>.