Legge regionale 08 aprile 2016, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.
alla lettera c) le parole <<
generi alimentari
>> sono sostituite dalle seguenti:<<
generi del settore alimentare
>>;
b)
alla lettera d) le parole <<
generi non alimentari
>> sono sostituite dalle seguenti:<<
generi del settore non alimentare
>>;
c)
alla lettera i) dopo la parola <<
1.500
>> sono aggiunte le seguenti: <<
, questi si distinguono in:
1) esercizi di media struttura minore: con superficie di vendita superiore a metri quadrati 250 e fino a metri quadrati 400;
2) esercizi di media struttura maggiore: con superficie di vendita superiore a metri quadrati 400 e fino a metri quadrati 1.500;
>>;
d)
alla fine della lettera m) le parole <<
, effettuata in insediamenti commerciali a ciò appositamente destinati
>> sono soppresse;
e)
alla lettera s) le parole <<
, con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico - sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività iniziata
>> sono soppresse.
f)
dopo la lettera w) sono aggiunte le seguenti:
<<w bis) esercizio in proprio dell'attività di vendita o di somministrazione: qualsiasi attività di vendita di prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo ambito di applicazione;
w ter)
sportello unico per le attività produttive (SUAP): lo sportello di cui all'
articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
) e di cui alla
legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3
(Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e loro successive modifiche.>>.