Legge regionale 08 aprile 2016, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.
alla lettera c) le parole <<generi alimentari>> sono sostituite dalle seguenti:<<generi del settore alimentare>>;
b)
alla lettera d) le parole <<generi non alimentari>> sono sostituite dalle seguenti:<<generi del settore non alimentare>>;
c)
alla lettera i) dopo la parola <<1.500>> sono aggiunte le seguenti: <<, questi si distinguono in: 1) esercizi di media struttura minore: con superficie di vendita superiore a metri quadrati 250 e fino a metri quadrati 400; 2) esercizi di media struttura maggiore: con superficie di vendita superiore a metri quadrati 400 e fino a metri quadrati 1.500;>>;
d)
alla fine della lettera m) le parole <<, effettuata in insediamenti commerciali a ciò appositamente destinati>> sono soppresse;
e)
alla lettera s) le parole <<, con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico - sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività iniziata>> sono soppresse.
f)
dopo la lettera w) sono aggiunte le seguenti:
<<w bis) esercizio in proprio dell'attività di vendita o di somministrazione: qualsiasi attività di vendita di prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo ambito di applicazione;