Art. 13
(Disposizioni transitorie)
1. Gli articoli 4, 5, 8, 10 e 11 hanno efficacia dall'1 gennaio 2017.
4. Le funzioni relative alla gestione dei procedimenti contributivi di cui all'
articolo 85, comma 8, lettera a), della legge regionale 29/2005 cessano dall'1 gennaio 2017, fatte salve le attivitą necessarie a consentire il trasferimento al CATT FVG dei procedimenti in corso al 31 dicembre 2016 con le modalitą previste dal piano di cui al comma 5.
5.
La Giunta regionale approva il piano di ricognizione e trasferimento delle funzioni dei CAT, predisposto dal Servizio competente in materia di commercio sulla base della documentazione e delle attestazioni fornite dai CAT medesimi. Il piano:
a) individua, alla data del 31 dicembre 2016, lo stato dei procedimenti di cui al comma 4 in corso e il rendiconto di tutte le risorse finanziarie regionali gestite dai CAT;
b) stabilisce le modalitą di trasferimento al CATT FVG dei procedimenti di cui al comma 4 e delle correlate risorse;
c) stabilisce le modalitą di restituzione alla Regione delle risorse non spese per le attivitą di cui ai commi 3 e 4.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 5 da art. 2, comma 19, L. R. 24/2016