Legge regionale 08 aprile 2016, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico.
Art. 10
1.
L'articolo 100 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 100
 (Contributi per lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio)
1. Al fine di promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, i consorzi di imprese, nonché i centri commerciali naturali e di concorrere in particolare alla riqualificazione delle attività del terziario nei centri urbani, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:
a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica;
b) adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;
c) acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico;
d) consulenze concernenti l'innovazione, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;
e) partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere e attività di promozione;
f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;
g) acquisto di automezzi e macchine per la movimentazione delle merci;
h) contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata;
i) oneri relativi alla pianificazione finanziaria aziendale e accesso ai finanziamenti delle microimprese;
j) successione d'impresa tra l'imprenditore della microimpresa e un socio, parente o affine entro il terzo grado, collaboratore familiare o dipendente da almeno due anni al momento della successione.
2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere da a) a h), sono incentivate nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile.
3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera a), poste in essere da imprese esercenti l'attività di rivendita di generi di monopolio sono incentivate nella misura massima del 65 per cento della spesa ammissibile.
4. Le iniziative di cui al comma 1, lettere i) e j), sono incentivate nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile. Nell'ambito dell'iniziativa di cui al comma 1, lettera j), sono ammissibili anche le spese per l'ottenimento di garanzie ovvero per il pagamento degli oneri finanziari in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale.
5. Le funzioni amministrative concernenti la concessione degli incentivi di cui al comma 1 sono delegate al CATT FVG ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera a).
6. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.
7. Nel regolamento di esecuzione relativo al presente articolo possono essere anche previste premialità o priorità per i programmi d'investimento presentati dalle imprese per le quali i soggetti di cui all'articolo 71, comma 6 bis, del decreto legislativo 59/2010 risultano aver partecipato ai corsi formativi attestati nel libretto di cui all'articolo 8, comma 3, nonché possono essere individuate le aree territoriali in cui possono essere assegnati i contributi di cui al comma 1, lettera h).>>.

Note:
1 Il presente articolo ha efficacia dall'1/1/2017, come disposto dall'art. 13, c. 1, della medesima L.R. 4/2016.