Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.
Art. 43
 (Norme finanziarie)
1. Le spese derivanti dal riordino delle funzioni disciplinato dalla presente legge gravano sul fondo ordinario transitorio per le Province di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/2015, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, commi 25, 26 e 27, della legge regionale 34/2015.
2. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), è autorizzata la spesa di 14.450.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.