Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.
Art. 32
1. Alla legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
m)   ( ABROGATA )
n)
l'articolo 61 è sostituito dal seguente:
<<Art. 61
 (Strade provinciali)
2. La proprietà delle strade provinciali individuate di interesse regionale ai sensi del comma 1 è trasferita alla Regione con effetto dall'1 luglio 2016.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32 e dall'allegato C, la proprietà di ciascun tratto delle strade provinciali di interesse locale è trasferita al Comune individuato ai sensi del comma 3 con effetto dall'1 gennaio 2017.
5. Le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali di interesse regionale nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite alla Regione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 2.
6. Le funzioni spettanti ai proprietari delle singole tratte delle strade provinciali di interesse locale nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite ai Comuni per l'esercizio in forma associata tramite le Unioni e ai Comuni che non aderiscono ad alcuna Unione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 4.
7. In via transitoria, a decorrere dall'1 luglio 2016 e fino all'effettivo trasferimento delle proprietà di ciascuna tratta delle strade provinciali di interesse locale di cui al comma 4, le funzioni di cui al comma 6 sono esercitate dalla Regione.>>.

Note:
1 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
2 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 24, comma 1, lettera f), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
3 Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 35 bis, 35 ter e 35 quater, L.R. 26/2014.
4 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione degli artt. 32 e 35, L.R. 26/2014, dall'1/7/2020 data dal trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 della medesima L.R. 21/2019.
5 Lettera m) del comma 1 abrogata da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 58 bis, L.R. 26/2014, a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
6 Numero 3) della lettera k) del comma 1 abrogato da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione del c. 2 bis, art. 48, L.R. 26/2014.