Art. 43
(Norme finanziarie)
1. Le spese derivanti dal riordino delle funzioni disciplinato dalla presente legge gravano sul fondo ordinario transitorio per le Province di cui all'
articolo 47 della legge regionale 18/2015, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, commi 25, 26 e 27, della
legge regionale 34/2015.
2. Per le finalità previste dall'
articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), è autorizzata la spesa di 14.450.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.
3.
Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede come di seguito indicato:
a) per 10.000.000 di euro per l'anno 2016 mediante storno dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018;
b) per 4.450.000 euro per l'anno 2016 con le entrate previste a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.
Art. 44
(Aggiornamento dei piani di successione e subentro delle Comunità montane)
Art. 45
(Decorrenza del trasferimento di funzioni e delle modifiche alla relativa normativa di settore)
1. Il trasferimento delle funzioni di cui alla presente legge e delle relative risorse umane, patrimoniali e finanziarie ha effetto dall'1 giugno 2016. Fa eccezione il trasferimento delle funzioni e delle relative risorse umane, patrimoniali e finanziarie in materia di edilizia scolastica, istruzione e diritto allo studio, che ha effetto dalla data prevista dall'
articolo 32 della legge regionale 26/2014.
2. Le modifiche della normativa di settore previste dalle disposizioni contenute nel Capo III della presente legge hanno effetto a decorrere dal termine di cui al primo periodo del comma 1.
3.
Fanno eccezione a quanto previsto dal comma 2, e hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni contenute:
a) nell'articolo 18, comma 1, lettera c);
b) nell'articolo 28, comma 1, lettera i);
c) nell'articolo 29, comma 1, lettere b), g), h), i) e j).
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 35, L. R. 31/2017
Art. 46
(Ultrattività dei regolamenti e delle Commissioni provinciali)
1. I regolamenti provinciali, vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge nelle materie oggetto di trasferimento alla Regione per effetto della presente legge, continuano ad applicarsi sino al momento di entrata in vigore delle corrispondenti norme regionali.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, il responsabile del procedimento è, ove questi sia individuato dal regolamento provinciale in un dirigente provinciale, il dirigente regionale del Servizio o della Direzione centrale cui sono attribuite le relative funzioni trasferite.
3. Le Commissioni provinciali, esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge e operanti nelle materie di cui al comma 1, rimangono operative sino alla loro sostituzione dai corrispondenti organi collegiali regionali.
Art. 47
(Avvalimento del Corpo forestale regionale in materia di vigilanza ambientale)
1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di cui all'Allegato A, punto 2, della
legge regionale 26/2014, le Province possono avvalersi, secondo le intese intercorse fra i rispettivi uffici provinciali e regionali, del personale del Corpo forestale regionale.
Art. 48
(Norma transitoria per la domanda di divieto di esercizio dell'attività venatoria sui fondi inclusi nel Piano faunistico regionale)
1. In deroga a quanto previsto dall'
articolo 20, comma 4, della legge regionale 24/1996, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 1), il termine ivi previsto decorre, in sede di prima applicazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 49
(Norma transitoria in materia di trasmissione dei dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi alla Centrale unica di committenza regionale)
1. Nelle more della costituzione delle Unioni territoriali intercomunali, le attività di cui all'
articolo 49, comma 5, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'articolo 32, comma 1, lettera l), numero 4), sono svolte dai Comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione.