1. Il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è definito nel Piano di subentro di cui all'
articolo 35 della legge regionale 26/2014, i cui termini sono ridotti di un terzo, a esclusione di quelli riferiti alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e f).