(Norma transitoria in materia di trasmissione dei dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi alla Centrale unica di committenza regionale)
1. Nelle more della costituzione delle Unioni territoriali intercomunali, le attività di cui all'
articolo 49, comma 5, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'articolo 32, comma 1, lettera l), numero 4), sono svolte dai Comuni con il maggior numero di abitanti di ciascuna costituenda Unione.