(Norma transitoria per la domanda di divieto di esercizio dell'attività venatoria sui fondi inclusi nel Piano faunistico regionale)
1. In deroga a quanto previsto dall'
articolo 20, comma 4, della legge regionale 24/1996, come sostituito dall'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 1), il termine ivi previsto decorre, in sede di prima applicazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge.