Art. 46
(Ultrattività dei regolamenti e delle Commissioni provinciali)
1. I regolamenti provinciali, vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge nelle materie oggetto di trasferimento alla Regione per effetto della presente legge, continuano ad applicarsi sino al momento di entrata in vigore delle corrispondenti norme regionali.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, il responsabile del procedimento è, ove questi sia individuato dal regolamento provinciale in un dirigente provinciale, il dirigente regionale del Servizio o della Direzione centrale cui sono attribuite le relative funzioni trasferite.
3. Le Commissioni provinciali, esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge e operanti nelle materie di cui al comma 1, rimangono operative sino alla loro sostituzione dai corrispondenti organi collegiali regionali.