Art. 43
(Norme finanziarie)
1. Le spese derivanti dal riordino delle funzioni disciplinato dalla presente legge gravano sul fondo ordinario transitorio per le Province di cui all'
articolo 47 della legge regionale 18/2015, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, commi 25, 26 e 27, della
legge regionale 34/2015.
2. Per le finalità previste dall'
articolo 2, comma 1, della legge regionale 10 luglio 2015, n. 15 (Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito), è autorizzata la spesa di 14.450.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.
3.
Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede come di seguito indicato:
a) per 10.000.000 di euro per l'anno 2016 mediante storno dalla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018;
b) per 4.450.000 euro per l'anno 2016 con le entrate previste a valere sul Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.