Art. 38
(Disposizioni finanziarie connesse alla costituzione e all'avvio delle Unioni territoriali intercomunali)
1.
Per l'anno 2016, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 18/2015, la quantificazione delle quote del fondo ordinario transitorio comunale individuate dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è così rideterminata:
a) l'importo di 287.516.444,10 euro di cui alla lettera b) in 311.793.152,24 euro;
b) l'importo di 50.738.196,02 euro di cui alla lettera c) in 26.461.487,88 euro.
5.
Per l'anno 2016, in relazione alle previsioni del presente Capo la quantificazione delle quote di trasferimenti a favore delle Unioni territoriali intercomunali e delle Comunità montane individuate dall' articolo 7 della legge regionale 34/2015 è così rideterminata:
a) gli importi di 19.125.500 euro e di 5.613.500 euro di cui ai commi 17 e 19 rispettivamente in 16.302.000 euro e 2.790.000 euro;
b) l'importo di 1.082.500 euro di cui ai commi 20 e 22 in 3.906.000 euro.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016
2 Comma 3 abrogato da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
3 Comma 4 abrogato da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
4 Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 42, comma 1, lettera c), L. R. 10/2016
5 Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 42, comma 1, lettera d), L. R. 10/2016