<<3 bis. La Comunità montana della Carnia e il Consorzio comunità collinare del Friuli, beneficiari per conto delle Unioni territoriali intercomunali dell'assegnazione di cui al comma 1, se non si avvalgono delle procedure di trasformazione di cui, rispettivamente, agli articoli 39, comma 1, e 40, comma 5, della
legge regionale 26/2014, trasferiscono all'Unione territoriale intercomunale entro trenta giorni dalla costituzione della medesima la quota di assegnazione regionale non utilizzata.>>.