Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021
Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.
Art. 27
1.
Alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
<<4. I provvedimenti di deroga sono rilasciati dalla struttura regionale competente in materia faunistica, anche su proposta degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, per i territori di rispettiva competenza.>>;
b)
al comma 2 dell'articolo 7 le parole <<
dalle Province>> sono sostituite dalle seguenti: <<
dalla Regione>>;
c)
al comma 1 dell'articolo 10 le parole <<
Le Province, i parchi>> sono sostituite dalle seguenti: <<
I parchi>>;
d)
i commi 1 bis, 1 ter e 1 quater dell'articolo 11 sono abrogati;
e)
l'articolo 13 è così modificato:
1)
il secondo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: <<
Il ripristino degli habitat è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dall'Amministrazione regionale; in caso di inosservanza degli obblighi, l'Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.>>;
2)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
<<8. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Regione secondo le modalità della
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).>>.
Note:
1 Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.