Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021
Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.
Art. 20
1.
Ovunque nella
legge regionale 1 ottobre 2002, n. 26 (Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia), ricorra l'espressione <<
Provincia>> o <<
Province>>, queste sono sostituite con l'espressione: <<
Regione>>.
2.
Ovunque nella
legge regionale 26/2002 ricorra l'espressione <<
Provincia territorialmente competente>> o <<
Provincia competente>>, queste sono sostituite con l'espressione: <<
Regione>>.
3.
Ovunque nella
legge regionale 26/2002 ricorra l'espressione <<
Amministrazione provinciale>>, questa è sostituita con l'espressione: <<
Amministrazione regionale>>.
4.
Ovunque nella
legge regionale 26/2002 ricorra l'espressione <<
autorizzazione provinciale>>, questa è sostituita con l'espressione: <<
autorizzazione regionale>>.
Note:
1 Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.