Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021
Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.
Art. 17
1.
Alla legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 (Norme integrative e modificative in materia venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 14 è così modificato:
1)
al comma 1 le parole <<
all'Amministrazione provinciale>> sono sostituite dalle seguenti: <<
alla Regione>>;
2)
al comma 2 le parole <<
dell'Amministrazione provinciale competente per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<
della Regione>>;
b)
l'articolo 19 è così modificato:
1)
al comma 2 le parole <<
dal Comitato provinciale della caccia competente per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<
dalla Regione>>;
2)
al comma 3 le parole <<
all'Amministrazione provinciale competente per territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<
alla Regione>> e le parole <<
dell'Amministrazione stessa>> sono sostituite dalle seguenti: <<
della Regione>>.
Note:
1 Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.