Legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021
Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.
Art. 13
1.
Alla legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 7 è così modificato:
1)
al sesto comma le parole <<
dalle Province>> sono sostituite dalle seguenti: <<
dalla Regione>>;
2)
al settimo e all'ottavo comma le parole <<
Direzione regionale delle foreste e della caccia>> sono sostituite dalle seguenti: <<
struttura regionale competente in materia di caccia>>;
b)
l'articolo 7 bis è così modificato:
1)
al comma 1 le parole <<
Provincia competente per territorio>> sono sostituite dalla seguente: <<
Regione>>;
2)
il comma 2 è abrogato;
c)
l'articolo 7 ter è così modificato:
2)
al comma 1 ter le parole <<
Amministrazione provinciale>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Amministrazione regionale>>;
3)
al comma 1 sexies la parola <<
Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<
Regione>>;
5)
al comma 3 la parola <<
Provincia>> è sostituita dalla seguente: <<
Regione>>;
6)
al comma 4 le parole <<
dalle Province>> sono sostituite dalle seguenti: <<
dalla Regione>>;
d)
al primo comma dell'articolo 9 le parole <<
le Amministrazioni provinciali provvedono>> sono sostituite dalle seguenti: <<
l'Amministrazione regionale provvede>>.
Note:
1 Il presente articolo ha effetto dall'1/6/2016, come disposto dall'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.