Art. 11
(Altre norme concernenti l'istruzione e il diritto allo studio)
1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica e di istruzione i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) di cui all'
articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), sono equiparati alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
2. Alla data di cui all'
articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014, i Comuni già destinatari di legati connessi alle funzioni di alta formazione e alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e f), subentrano alle Province nei legati della medesima natura, dei quali le stesse sono state destinatarie.