Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.
CAPO II
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CULTURA E NORME FINALI
Art. 21
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 361, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), al fine di determinare per l'anno 2016 la destinazione percentuale delle risorse disponibili, detratti gli stanziamenti definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 10, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), e dell'articolo 5, comma 97, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), per le iniziative e gli interventi di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), la Tabella I relativa all'articolo 4, comma 40, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), è sostituita dalla seguente:

Tabella I
Art. 18 L.R. 26/2001
Fondo per il sostegno delle attività  degli enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena ( art. 16 legge 38/2001)
56,46
Art. 19 L.R. 26/2001
Contributi statali per l’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione del Friuli Venezia Giulia ( art. 8 legge 38/2001)
24,12
Art. 20 L.R. 26/2007
Interventi diretti allo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine facenti parte del territorio di insediamento della minoranza linguistica slovena ( art. 21 legge 38/2001)
4,27
Spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena ( art. 3 legge 38/2001)0,21
Art. 18 ante, c. 1 bis L.R. 26/2007
Percentuale destinata a quota di accantonamento da ripartire in sede di legge regionale di assestamento del bilancio
14,94



Art. 22
 (Interventi urgenti per la Scuola bilingue di San Pietro al Natisone)
1. Al fine di consentire l'apertura dell'anno scolastico 2016/2017 presso l'edificio scolastico di proprietà comunale destinato a sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone, attualmente oggetto di interventi di ristrutturazione e adeguamento statico e antisismico già in parte finanziati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di San Pietro al Natisone per le necessarie e urgenti opere di completamento dei locali e degli spazi di pertinenza del plesso scolastico della scuola bilingue con insegnamento sloveno-italiano di San Pietro al Natisone.
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, L.R. 16/2014
Art. 26
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 23/2015, è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Nelle more dell'approvazione del Documento triennale di politica culturale regionale previsto dall'articolo 5 della legge regionale 16/2014, gli indirizzi e le indicazioni di priorità di cui all'articolo 13, comma 4, e di cui all'articolo 37, comma 4, sono fissati nell'ambito del bilancio finanziario gestionale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).>>.

Art. 27
 (Reviviscenza di norme)
1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, lettera a), della legge regionale 23/2015, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente le norme di cui all'articolo 22, commi primo e terzo, e all'articolo 23 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 (Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle di cui agli articoli 6 e 10, comma 3, del relativo regolamento di attuazione, emanato con il decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006 n. 177 (Regolamento per l'attuazione degli interventi regionali previsti per lo sviluppo dei servizi e degli Istituti bibliotecari e museali di interesse regionale dal Titolo I della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60), e successive modifiche e integrazioni; le citate norme si applicano ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 46, della legge regionale 34/2015, compatibilmente con le disposizioni di cui al medesimo articolo 4, commi 47, 48, 49 e 50, come modificato dall'articolo 28.
2. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, lettera u), della legge regionale 23/2015, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge vigono nuovamente le norme di cui agli articoli 11, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, 14 e 17, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), e successive modifiche e integrazioni, nonché quelle di cui agli articoli 6, 7, 8, commi 6 e 7, 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 2, del relativo regolamento di attuazione, emanato con il decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2008 n. 262 (Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25), e successive modifiche e integrazioni; le citate norme si applicano ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 52, della legge regionale 34/2015, compatibilmente con le disposizioni di cui al medesimo articolo 4, commi 53, 54, 55 e 56, come modificato dall'articolo 28.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 17, L. R. 25/2016
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 53, L. R. 25/2016
Art. 28
1. All'articolo 4 della legge regionale 34/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 29
1.
Al comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le parole <<di proprietà statale>> sono sostituite dalle seguenti: <<legati alla Prima guerra mondiale, di proprietà statale o di enti ecclesiastici>>.

Art. 30
1. Per la rendicontazione del contributo decennale finalizzato alla realizzazione degli interventi di efficienza energetica, di messa in sicurezza e di adeguamento e ampliamento funzionale della struttura di pubblica fruizione denominata Visionario, previsti dall'articolo 6, comma 197, lettere a) e c), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), come modificato dall'articolo 6, commi 121 e 135, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), il Comune di Udine, previa verifica della regolarità della documentazione della spesa sostenuta dal soggetto realizzatore degli interventi stessi, trasmette al Servizio competente in materia di valorizzazione dei beni culturali gli atti comprovanti il trasferimento, da parte del Comune medesimo a favore del soggetto summenzionato, dei ratei di contributo erogati dalla Regione nonché una dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, attestante sia la regolare esecuzione di detti interventi nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, sia l'ammontare della spesa a tal fine sostenuta per la loro realizzazione.
Art. 33
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro suddivisa in ragione di 15.000 euro per l'anno 2016 e 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
2. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 4.500 euro, suddivisa in ragione di 1.500 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
4. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, lettera a), e in relazione a quanto previsto all'articolo 19, comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 6.473.000 euro suddivisa in ragione di 1.600.000 euro per l'anno 2016 e di 2.436.500 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
8. In relazione al disposto di cui all'articolo 13, comma 1, è iscritto lo stanziamento complessivo di 23.587,46 euro, suddiviso in ragione di 5.326,20 euro per l'anno 2016 e di 9.130,63 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rispettivamente sul Titolo n. 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro) e sulla Tipologia n. 1 (Entrate per partite di giro) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 e sulla Missione n. 99 (Servizi per conto terzi) e sul Programma n. 1 (Servizi per conto terzi e partite di giro) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
9. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 2, è autorizzata la spesa di 13.500 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
11. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 4 ter, della legge regionale 23/2015, come aggiunto dall'articolo 25, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 1.000 euro, per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) e sul Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11, si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
13. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 23/2015, è autorizzata la spesa di 100.0000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
14. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 13 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.
15. Per le finalità previste dall'articolo 37, comma 3, della legge regionale 23/2015, è autorizzata la spesa di 100.0000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018.