1.
La Regione, nei confronti dell'Ente, esercita le seguenti funzioni:
a) nomina gli organi di cui all'articolo 7 e istituisce il Comitato di cui all'articolo 10;
b) definisce, in base alle disposizioni di cui all'articolo 12, l'assetto organizzativo;
c) esercita attività di indirizzo, vigilanza e controllo;
d) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità;
e) approva la programmazione di cui all'articolo 5;
f) può disporre ispezioni e verifiche nei confronti dell'Ente.