Art. 4
(Scuola regionale per il restauro)
1. Per le finalitą di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), l'Ente gestisce la Scuola regionale per il restauro per l'organizzazione di corsi specialistici, da attuarsi nell'osservanza della normativa statale vigente in materia di profili di competenza dei restauratori, di criteri e livelli di qualitą dell'insegnamento e di requisiti minimi di accreditamento.