Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.
Art. 30
1. Per la rendicontazione del contributo decennale finalizzato alla realizzazione degli interventi di efficienza energetica, di messa in sicurezza e di adeguamento e ampliamento funzionale della struttura di pubblica fruizione denominata Visionario, previsti dall'articolo 6, comma 197, lettere a) e c), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), come modificato dall'articolo 6, commi 121 e 135, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), il Comune di Udine, previa verifica della regolarità della documentazione della spesa sostenuta dal soggetto realizzatore degli interventi stessi, trasmette al Servizio competente in materia di valorizzazione dei beni culturali gli atti comprovanti il trasferimento, da parte del Comune medesimo a favore del soggetto summenzionato, dei ratei di contributo erogati dalla Regione nonché una dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, attestante sia la regolare esecuzione di detti interventi nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, sia l'ammontare della spesa a tal fine sostenuta per la loro realizzazione.