Art. 20
(Coordinamento normativo)
1. Nelle leggi e nei regolamenti regionali ogni riferimento all'Istituto o all'Azienda è sostituito col riferimento all'Ente e ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Azienda è sostituito col riferimento al Direttore generale dell'Ente.