Art. 17
(Collezioni della Provincia di Gorizia)
1. Al fine di salvaguardare e tutelare il legame inscindibile con il territorio di riferimento, le collezioni dei Musei provinciali di Gorizia sono trasferite, in deroga alle disposizioni di cui alla
legge regionale 26/2014, in proprietā indivisa ai Comuni di Gorizia e Monfalcone.
2. Il trasferimento decorre dalla data del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e a decorrere da tale data i beni sono iscritti nel patrimonio dei Comuni di cui al comma 1 secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti contabili. Del trasferimento č data comunicazione al Ministero dei beni e delle attivitā culturali e del turismo ai sensi dell'
articolo 54, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 42/2004.
3. La gestione, la conservazione, la promozione e la valorizzazione delle collezioni di cui al comma 1 sono assunte e curate dalla Regione, per il tramite dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni inerenti la tutela.
4. Allo scopo di garantire ulteriormente l'inalienabile legame tra le collezioni e il loro contesto di tradizionale collocazione nel Comune di riferimento, la Regione, d'intesa con i Comuni di cui al comma 1, coopera con i competenti organi dello Stato al fine di rafforzare la stretta relazione delle collezioni museali con i propri ambiti territoriali, anche mediante l'eventuale dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante, ai sensi dell'
articolo 10, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 42/2004.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 54, comma 1, L. R. 10/2016