Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.
Art. 16
 (Patrimonio e contabilità)
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, da emanare entro il 31 maggio 2016 su proposta dell'Assessore regionale alla cultura, sono individuati gli istituti e i luoghi della cultura e i beni culturali di cui all'articolo 1, comma 1, di cui la Regione è proprietaria o ha la disponibilità da attribuire a far data dall'1 giugno 2016 alla disponibilità dell'Ente.
5. Possono entrare a far parte del patrimonio dell'Ente eventuali lasciti e donazioni, nonché i beni che soggetti pubblici e privati vogliono affidare alla gestione dello stesso.
6. Ai fini dell'amministrazione del patrimonio e della contabilità dell'Ente si applica la normativa vigente in materia per gli enti regionali.
7. Per i servizi di Tesoreria l'Ente subentra nel rapporto con il Tesoriere dell'Istituto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 50, L. R. 14/2016
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 10, comma 38, L. R. 31/2017
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
5 Comma 3 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
6 Comma 3 ter aggiunto da art. 6, comma 47, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
7 Comma 3 quater aggiunto da art. 6, comma 47, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8 Comma 3 quinquies aggiunto da art. 6, comma 47, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.