Art. 12
1. La Regione definisce, con il provvedimento che stabilisce l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, l'assetto organizzativo dell'Ente tenendo conto della peculiaritą delle funzioni precedentemente svolte dall'Istituto e dall'Azienda e di quelle connesse all'acquisizione da parte della Regione delle funzioni provinciali in materia di beni culturali.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 1, L. R. 26/2018