Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.
Art. 11
 (Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia)
1. Al fine di valorizzare la peculiaritā e la particolare valenza storica del compendio dei Musei provinciali di Gorizia č istituita la Commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia con il compito di fornire all'Ente una consulenza scientifica specifica nel procedimento di adozione del programma di cui all'articolo 5 per quanto attiene alle collezioni site nei Musei provinciali di Gorizia. La Commissione speciale č costituita con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, ed č composta da:
a) un esperto designato dall'Assemblea del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale "Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna obcina Nova Gorica (Slo) e Obcina Šempeter-Vrtojba (Slo)" / "Obmocje obcin: Comune di Gorizia (I), Mestna obcina Nova Gorica (Slo) in Obcina Šempeter-Vrtojba (Slo)" tra soggetti che svolgono o abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale o che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;
b) un esperto designato dal Presidente dell'Unione territoriale intercomunale "Collio-Alto Isonzo" tra soggetti che svolgono o abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale o che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;
c) un esperto designato dal Presidente dell'Unione territoriale intercomunale "Basso Isontino" tra soggetti che svolgono o abbiano svolto funzioni di direzione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale o che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;
d) un esperto designato dalla Consulta per la minoranza slovena del Comune di Gorizia tra soggetti appartenenti alla minoranza slovena e con comprovata esperienza professionale nel settore culturale;
e) l'esperto di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d);
f) il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di cultura o un suo delegato, che svolge le funzioni di Presidente.
2. La partecipazione alla Commissione dā luogo al rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalitā previsti per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
3. La Commissione rimane in carica per tre anni e comunque fino alla nomina della nuova Commissione.