Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.
Art. 10
 (Comitato d'indirizzo scientifico)
1. Al fine di fornire all'Ente una specifica e qualificata consulenza scientifica in particolare nel procedimento di elaborazionee adozione della programmazione di cui all'articolo 5 e in merito all'organizzazione dell'attivitā dell'Ente č istituito, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, un Comitato d'indirizzo scientifico, di seguito Comitato, composto da:
a) un esperto designato dall'Universitā degli Studi di Trieste;
b) un esperto designato dall'Universitā degli Studi di Udine;
c) il Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attivitā culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, previo accordo col Ministero dei beni e delle attivitā culturali e del turismo, o un suo delegato;
d) un esperto individuato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo tra soggetti che abbiano una significativa esperienza nel settore turistico;
e) due esperti individuati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, tra soggetti che si siano distinti per particolari attivitā professionali o di ricerca nei settori di competenza dell'ente;
f) un esperto individuato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, tra soggetti che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;
g) un esperto individuato dal Progetto integrato cultura del Medio Friuli tra soggetti che abbiano una significativa esperienza di gestione, valorizzazione e promozione di istituti o luoghi della cultura almeno a livello regionale;
h) il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di cultura o un suo delegato.
h bis) il Direttore centrale della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente in materia di istruzione e formazione o un suo delegato.
2. Uno degli esperti individuati dalla Giunta regionale svolge le funzioni di Presidente del Comitato e ne coordina i lavori. Il Presidente garantisce la supervisione del programma e l'alta vigilanza sulla realizzazione delle iniziative dell'Ente stesso. In sede di prima applicazione fa parte del Comitato, con funzioni di Presidente, anche il Sovrintendente dell'Azienda in carica al 31 maggio 2016.
4. Il Comitato rimane in carica per tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato.
5. Il Presidente convoca il Comitato almeno sei volte all'anno e, almeno due volte all'anno, una seduta congiunta del Comitato e della Commissione speciale di cui all'articolo 11 per l'esame di questioni relative alla programmazione complessiva dell'Ente.
Note:
1 Parole soppresse al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 7/2016
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 7/2016
3 Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 7/2016
4 Lettera h bis) del comma 1 aggiunta da art. 7, comma 18, L. R. 20/2018
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 19/2021