Legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura.
Art. 1
 (Finalità)
1. Con la presente legge la Regione, al fine di mettere in sinergia le conoscenze, le risorse umane, tecniche e finanziarie disponibili sul territorio regionale per migliorare la qualità della filiera produttiva della conservazione, del restauro e della gestione del patrimonio culturale del proprio territorio e valorizzarne le potenzialità economiche, anche nell'ottica del riassetto di competenze previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e a integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), contribuisce a promuovere, per il proprio territorio, il complesso degli istituti e luoghi della cultura quali musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, nonché degli altri beni culturali, con un approccio unitario, integrato e graduale per la catalogazione, conservazione, restauro, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale del proprio territorio.
2. Con la presente legge, in particolare:
a) si attuano l'articolo 3 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), e il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);
b) sono definite le modalità di gestione e di valorizzazione del compendio di Villa Manin di Passariano (Udine), di seguito denominato Villa Manin, e degli altri beni culturali, istituti e luoghi della cultura di cui la Regione è proprietaria o ha la disponibilità, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 2;
c) è integrata la disciplina del trasferimento delle funzioni provinciali in materia di beni culturali previsto dall'articolo 32, comma 3, della legge regionale 26/2014, definendo, in particolare, le modalità di gestione e di valorizzazione dei beni culturali, istituti e luoghi della cultura originariamente di proprietà o nella disponibilità delle Province di cui la Regione ottiene la proprietà o la disponibilità, individuati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.