Legge regionale 19 febbraio 2016 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/02/2024

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce il valore primario del diritto all'abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita, promuovendo ogni forma d'intervento per l'esercizio effettivo di tale diritto, disciplinando in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 12, e dell'articolo 5, primo comma, n. 18, dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alle disposizioni previste in materia di aiuti di stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

2. Le politiche abitative della Regione sono tese a sostenere l'accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in proprietà come prima casa ai cittadini della Regione, in particolare alle fasce deboli della popolazione, prioritariamente mediante l'incremento dell'offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati promuovendo, altresì, azioni innovative del costruire e dell'abitare. A tal fine la Regione persegue l'integrazione degli strumenti di politica abitativa con quelli finalizzati a garantire il diritto di cittadinanza sociale di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), in coerenza con i principi definiti dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali e riallocazione funzioni amministrative).

3. La presente legge disciplina in particolare:

a) la programmazione regionale degli interventi pubblici in ambito di politiche abitative;

b) l'insieme delle azioni finalizzate al soddisfacimento delle esigenze primarie in ambito di politiche abitative e delle azioni volte a promuovere il miglioramento della fruibilità e dell'accessibilità degli spazi abitativi, l'efficientamento energetico, l'autorecupero, il coabitare sociale o altre forme innovative del costruire e dell'abitare;

c)

( ABROGATA )

(1)

Note:

Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) alloggio sociale: l'unità immobiliare adibita a uso residenziale in locazione permanente, come individuato con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);

b) caratteristiche dell'alloggio sociale: le caratteristiche tipologiche degli alloggi come definite dai regolamenti rispettivamente riferiti alle azioni individuate dalla presente legge al fine di renderli adeguati ai beneficiari finali;

c) azioni: modalità con le quali si interviene a sostegno di determinati settori;

d) interventi: tipologie delle attività edilizie previste dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

e) prima casa: alloggio di proprietà o in locazione, adibito ad abitazione e residenza anagrafica dei beneficiari finali, avente destinazione d'uso residenziale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 19/2009, in coerenza con quanto prescritto dagli strumenti urbanistici comunali;

f) interventi di edilizia residenziale pubblica: ogni attività diretta all'acquisizione, alla costruzione o al recupero di edifici da destinare ad abitazione come prima casa, sia di proprietà pubblica sia privata, realizzata a totale carico o con contributo da parte dello Stato, dell'Unione europea, della Regione, degli enti territoriali, delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, o, comunque, realizzata con il concorso di sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni o di qualsiasi altro sostegno finanziario o incentivo pubblico;

g) banca: il soggetto finanziatore, iscritto all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), avente sede legale in uno dei paesi membri dell'Unione europea.