Legge regionale 19 febbraio 2016 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/02/2024

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.

Art. 8

(Tavoli territoriali per le politiche abitative)

1. Allo scopo di riscontrare le necessità abitative emergenti sul territorio regionale, avuto riguardo alle necessità che i diversi territori esprimono in ragione delle loro peculiari caratteristiche socio-demografiche, economiche, urbanistiche, presso le Unioni territoriali intercomunali sono istituiti i Tavoli territoriali per le politiche abitative (di seguito Tavoli), quale organismo di supporto all'attività della Commissione di cui all'articolo 5.

2. I Tavoli svolgono funzioni consultive di area vasta allo scopo di rappresentare in sede di Commissione regionale per le politiche socio-abitative le esigenze dei rispettivi territori, intervenendo, in tal modo, nel processo di definizione delle politiche abitative promosse dalla Regione. In particolare:

a) rilevano le criticità e le esigenze del settore abitativo a livello locale, individuando obiettivi e priorità di intervento anche sulla base delle istanze pervenute tramite lo Sportello di cui all'articolo 7;

b) collaborano al sistema di monitoraggio dei fabbisogni abitativi sul territorio di riferimento mediante analisi e valutazioni;

c) presentano proposte di intervento alla Giunta regionale per il tramite della Commissione regionale per le politiche socio-abitative;

d) realizzano iniziative al fine di promuovere e valorizzare la collaborazione tra settore pubblico e privato.

3. Partecipano al Tavolo:

a) un rappresentante per ogni Comune aderente all'Unione territoriale intercomunale;

b) un rappresentante per ogni "Servizio sociale dei Comuni" delle Unioni territoriali intercomunali;

b bis) un rappresentante indicato dall'Azienda sanitaria territorialmente competente;

c) il Presidente del Consiglio di amministrazione per ogni Ater di riferimento;

d) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale tra quelle più rappresentative che operano nel settore abitativo;

e) un rappresentante designato dagli Stati generali delle costruzioni del Friuli Venezia Giulia.

f) un rappresentante designato congiuntamente dalle realtà associative del terzo settore e del privato sociale competenti in materia di diritto alla casa e di promozione dell'abitare sociale.

(1)(2)

4. I Tavoli possono essere integrati, secondo necessità, laddove ciò risponda a specifiche esigenze conoscitive, avuto riguardo alla natura tecnico-specialistica degli argomenti trattati.

5. I soggetti privati, promotori di iniziative tese a individuare soluzioni innovative in collaborazione con i soggetti pubblici al fine di ampliare l'offerta di alloggi da destinare alla vendita e alla locazione a prezzi calmierati, presentano le loro proposte al Tavolo territoriale.

6. I Tavoli sono istituiti con atto del Presidente dell'Unione territoriale intercomunale; ogni Tavolo esprime un coordinatore, espressione della componente istituzionale, che ha il compito di curarne l'organizzazione. Nello svolgimento della propria attività il Tavolo si avvale del supporto organizzativo dell'Unione territoriale intercomunale.

7. La funzione dei partecipanti al Tavolo è svolta a titolo gratuito e non prevede compensi.

Note:

Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 61, comma 1, L. R. 29/2017

Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 20, comma 2, L. R. 14/2019