Legge regionale 19 febbraio 2016 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/02/2024

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.

Art. 51

(Disposizioni transitorie)

1. Le norme abrogate dall'articolo 50 continuano a trovare applicazione con riferimento alle domande di incentivo presentate e ai rapporti agevolativi sorti prima dell'entrata in vigore della presente legge e dei relativi regolamenti attuativi.

2. La Commissione regionale per le politiche socio-abitative, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le proprie funzioni fino alla nomina della nuova composizione prevista all'articolo 5.

3. Il Collegio unico dei revisori dei conti delle Ater, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le proprie funzioni sino alla naturale scadenza.

4. Le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessoria in materia di edilizia sovvenzionata in applicazione dell'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, esercitate dalla Regione tramite le Ater ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera h), si applicano anche ai procedimenti sanzionatori non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente ogni riferimento in leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative per l'edilizia sovvenzionata si intende attribuito alle Ater.

5. Nelle more dell'efficacia del trasferimento di funzioni alle Unioni territoriali intercomunali, le funzioni a esse attribuite dalla presente legge sono esercitate congiuntamente dai Comuni compresi nel perimetro di competenza di ciascuna Unione territoriale intercomunale come individuato dalla legge regionale 26/2014.

5 bis. Le imprese di qualsiasi natura giuridica, non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 27, possono produrre al Comune entro il 30 giugno 2018 apposita istanza ai fini del convenzionamento previsto dall'articolo 17 per il completamento dei lavori di costruzione o recupero, già iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, di immobili da destinare alla vendita e alla locazione con patto di futura vendita purché i lavori siano realizzati da una impresa di costruzione avente i requisiti indicati dal medesimo articolo 27. Tali iniziative possono essere ammesse agli incentivi secondo la disciplina prevista dal regolamento attuativo riferito all'azione di cui all'articolo 17.

(1)

5 ter. Le imprese di costruzione già convenzionate con i Comuni per la realizzazione di iniziative di edilizia convenzionata, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e dell'articolo 4 della legge regionale 6/2003, possono produrre al Comune entro il 30 giugno 2018 apposita istanza ai fini dell'adeguamento della convenzione esistente ai contenuti dello schema tipo previsto dall'articolo 17 in relazione ad alloggi in corso di realizzazione o già realizzati e non alienati da destinare alla vendita e alla locazione con patto di futura vendita. L'adeguamento della convenzione può riguardare anche la variazione dell'individuazione degli alloggi interessati rispetto alla convenzione vigente, anche in numero diverso, a condizione che siano ubicati nel medesimo complesso abitativo. Tali iniziative possono essere ammesse agli incentivi secondo la disciplina prevista dal regolamento attuativo riferito all'azione di cui all'articolo 17.

(2)

Note:

Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017

Comma 5 ter aggiunto da art. 6, comma 15, L. R. 12/2018