Legge regionale 19 febbraio 2016 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/02/2024
Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.
Art. 33
(Trasferimento degli incentivi)
1. In caso di trasferimento della residenza del beneficiario finale avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, l'incentivo si trasferisce, nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti di attuazione, al coniuge o al convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che ne acquisisce l'intera proprietà, ovvero che subentra nella titolarità della locazione, purché in possesso dei requisiti soggettivi a ciò determinati anche in deroga all'articolo 29, comma 1, lettere b) e c).
2. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario dell'incentivo.
3. Ove non sussistano le condizioni per il subentro l'incentivo è revocato.