Legge regionale 19 febbraio 2016 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/02/2024

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce il valore primario del diritto all'abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita, promuovendo ogni forma d'intervento per l'esercizio effettivo di tale diritto, disciplinando in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 12, e dell'articolo 5, primo comma, n. 18, dello Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alle disposizioni previste in materia di aiuti di stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

2. Le politiche abitative della Regione sono tese a sostenere l'accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in proprietà come prima casa ai cittadini della Regione, in particolare alle fasce deboli della popolazione, prioritariamente mediante l'incremento dell'offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati promuovendo, altresì, azioni innovative del costruire e dell'abitare. A tal fine la Regione persegue l'integrazione degli strumenti di politica abitativa con quelli finalizzati a garantire il diritto di cittadinanza sociale di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), in coerenza con i principi definiti dalla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali e riallocazione funzioni amministrative).

3. La presente legge disciplina in particolare:

a) la programmazione regionale degli interventi pubblici in ambito di politiche abitative;

b) l'insieme delle azioni finalizzate al soddisfacimento delle esigenze primarie in ambito di politiche abitative e delle azioni volte a promuovere il miglioramento della fruibilità e dell'accessibilità degli spazi abitativi, l'efficientamento energetico, l'autorecupero, il coabitare sociale o altre forme innovative del costruire e dell'abitare;

c)

( ABROGATA )

(1)

Note:

Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 22, comma 1, L. R. 14/2019