Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.
CAPO II
 ABROGAZIONI E NORME TRANSITORIE
Art. 50
 (Abrogazioni)
1.
A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, sono abrogati:

a) la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica);
c) la legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);
f) il titolo I della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);
g) gli articoli 167 e 168 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
h) la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 20 (Norme in materia di riassetto istituzionale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e principi in materia di politiche abitative);
i) i commi da 35 a 59 dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007).
Art. 51
 (Disposizioni transitorie)
2. La Commissione regionale per le politiche socio-abitative, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le proprie funzioni fino alla nomina della nuova composizione prevista all'articolo 5.
3. Il Collegio unico dei revisori dei conti delle Ater, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le proprie funzioni sino alla naturale scadenza.
4. Le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessoria in materia di edilizia sovvenzionata in applicazione dell'articolo 316 ter, secondo comma, del codice penale, esercitate dalla Regione tramite le Ater ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera h), si applicano anche ai procedimenti sanzionatori non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente ogni riferimento in leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative per l'edilizia sovvenzionata si intende attribuito alle Ater.
5 ter. Le imprese di costruzione già convenzionate con i Comuni per la realizzazione di iniziative di edilizia convenzionata, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e dell'articolo 4 della legge regionale 6/2003, possono produrre al Comune entro il 30 giugno 2018 apposita istanza ai fini dell'adeguamento della convenzione esistente ai contenuti dello schema tipo previsto dall'articolo 17 in relazione ad alloggi in corso di realizzazione o già realizzati e non alienati da destinare alla vendita e alla locazione con patto di futura vendita. L'adeguamento della convenzione può riguardare anche la variazione dell'individuazione degli alloggi interessati rispetto alla convenzione vigente, anche in numero diverso, a condizione che siano ubicati nel medesimo complesso abitativo. Tali iniziative possono essere ammesse agli incentivi secondo la disciplina prevista dal regolamento attuativo riferito all'azione di cui all'articolo 17.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017
2 Comma 5 ter aggiunto da art. 6, comma 15, L. R. 12/2018
Art. 52
 (Procedimenti di edilizia convenzionata concessi e non liquidati)
1. Per gli incentivi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e non ancora giunti alla liquidazione definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori devono dimostrare, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016, l'ultimazione dei lavori pena la revoca dell'incentivo con recupero delle quote eventualmente percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
3. Per gli interventi oggetto delle variazioni indicate al comma 2 la struttura regionale competente, su apposita richiesta dell'operatore da presentare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla conferma del contributo previa presentazione di documentazione attestante l'adeguamento della convenzione già sottoscritta con il Comune alle disposizioni di cui al comma 2 medesimo e l'identificazione degli alloggi interessati.
Art. 54
 (Clausola valutativa)
1. II Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale garantisce, con modalità da definire tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'accesso da parte dei competenti Organi consiliari alla banca dati informatica dell'Osservatorio regionale sulle politiche abitative di cui all'articolo 6 e, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.
3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in sede di aggiornamento del Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4.
Art. 55
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2016, di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti).
2. Per le finalità previste dall'articolo 11 è autorizzata la spesa complessiva di 41.820.000 euro, suddivisa in ragione di 13.940.000 euro per l'anno 2016, di 13.940.000 euro per l'anno 2017 e di 13.940.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo 2 (Spese in conto capitale).
3. Per le finalità previste dall'articolo 11 è autorizzata la spesa complessiva di 5.940.000 euro, suddivisa in ragione di 1.960.000 euro per l'anno 2016, di 1.990.000 euro per l'anno 2017 e di 1.990.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti).
4. Per le finalità previste dagli articoli 22 e 35 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2016, di 50.000 euro per l'anno 2017 e di 50.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare) - Titolo 3 (Spese per incremento attività finanziarie).
5. Per le finalità previste dagli articoli 25 e 26 è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per l'anno 2016, di 10.000 euro per l'anno 2017 e di 10.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 5 si provvede mediante prelievo di pari importo complessivo di 48 milioni di euro suddiviso in ragione di 16 milioni di euro per l'anno 2016, di 16 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) e sul Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo 1 (Spese correnti).