Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/02/2024

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.
SEZIONE I
 LIVELLO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE
Art. 3
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle linee strategiche e degli interventi riguardanti il settore abitativo ampiamente inteso.
Art. 4
 (Programma regionale delle politiche abitative)
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 9, comma 3, L. R. 14/2019
2 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 5
 (Commissione regionale per le politiche socio-abitative)
1. È istituita la Commissione regionale per le politiche socio-abitative (di seguito Commissione), quale organismo consultivo della Regione e degli Enti locali.
3. Ai lavori della Commissione, su iniziativa dei suoi componenti, possono partecipare portatori di interesse in materia di politiche abitative, o altro settore, il cui contributo sia ritenuto utile ai fini della valutazione degli interventi, avuto riguardo alla tipologia degli stessi.
4. La carica di componente della Commissione è rivestita a titolo gratuito e non prevede compensi.
5. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia.
6. La funzione di segreteria della Commissione fa capo alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.
7. La Commissione collabora nella predisposizione del Programma regionale delle politiche abitative formulando alla Giunta regionale proposte di intervento e indicazioni di priorità in materia di politiche socio-abitative, tenuto conto delle determinazioni assunte dai Tavoli territoriali di cui all'articolo 8 e sulla base delle analisi dei dati e delle informazioni elaborate dall'Osservatorio regionale sulle politiche abitative di cui all'articolo 6.
8. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 7 la Commissione audisce i sindacati confederali e autonomi e quelli degli inquilini maggiormente rappresentativi almeno una volta l'anno.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 14/2019
Art. 6
 (Osservatorio regionale sulle politiche abitative)
1. Al fine di effettuare la raccolta sistematica dei dati, nonché il monitoraggio permanente sulla situazione abitativa nel territorio regionale, presso la Direzione centrale competente in materia di edilizia è istituito un sistema informativo integrato denominato Osservatorio regionale sulle politiche abitative (di seguito Osservatorio), con il compito di raccogliere ed elaborare gli elementi conoscitivi utili a orientare la politica di settore.