Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 15/02/2024

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.
Art. 52
 (Procedimenti di edilizia convenzionata concessi e non liquidati)
1. Per gli incentivi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e non ancora giunti alla liquidazione definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori devono dimostrare, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016, l'ultimazione dei lavori pena la revoca dell'incentivo con recupero delle quote eventualmente percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
3. Per gli interventi oggetto delle variazioni indicate al comma 2 la struttura regionale competente, su apposita richiesta dell'operatore da presentare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla conferma del contributo previa presentazione di documentazione attestante l'adeguamento della convenzione gią sottoscritta con il Comune alle disposizioni di cui al comma 2 medesimo e l'identificazione degli alloggi interessati.