Art. 34
(Fondi per l'edilizia residenziale)
1. La Regione, con la legge di stabilità, determina la quota annuale dei finanziamenti da destinarsi al perseguimento delle politiche regionali a sostegno dell'esercizio del diritto all'abitazione.
2. Nei finanziamenti di cui al comma 1 confluiscono, inoltre, i proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall'Amministrazione regionale, i fondi per l'edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall'Unione europea o da altri soggetti ivi comprese le risorse finanziarie di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c), come modificata dall’articolo 6, comma 40, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), destinate, con apposita deliberazione della Giunta regionale, all’incentivazione del ripopolamento della montagna mediante misure di sostegno dell’esercizio del diritto all’abitazione.
3. La Regione è autorizzata a trasferire le risorse a Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa qualora la gestione delle azioni sia alla stessa delegata.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 40, lettera b), L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.