Art. 32
(Successione nell'immobile)
1. In caso di morte del richiedente ovvero del beneficiario finale, l'incentivo si trasferisce nei tempi e nei modi previsti dalle discipline delle singole azioni indicate nei regolamenti di attuazione all'erede che acquisisce l'intera proprietà dell'alloggio, ovvero a colui che subentra nella titolarità della locazione, purché siano in possesso dei requisiti soggettivi a ciò determinati anche in deroga all'articolo 29, comma 1, lettere b) e c).
2. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante cobeneficiario dell'incentivo. Si prescinde dall'acquisizione in proprietà dell'intero immobile in capo al subentrante in presenza di più eredi, nel caso in cui questi siano il coniuge, il convivente more uxorio e i figli.
3. Ove non sussistano le condizioni per il subentro l'incentivo è revocato con effetto dalla data della morte del beneficiario.