Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.
Art. 30
 (Obblighi dei beneficiari)
1. Le persone fisiche beneficiarie degli incentivi di cui alla Sezione II del presente capo hanno l'obbligo di richiedere al Comune la residenza nell'alloggio oggetto dell'intervento entro il termine stabilito nei regolamenti di attuazione.
2. Nel caso di incentivi finalizzati alla proprietà della prima casa i beneficiari sono obbligati, altresì, a risiedere anagraficamente nell'alloggio oggetto dell'incentivo, non locarlo, né alienarlo per un periodo di almeno cinque anni.
3. Nel caso di incentivi di spesa in conto capitale destinati alla locazione gli operatori attuatori sono obbligati a mantenere la destinazione locativa degli alloggi per un periodo di almeno cinque anni o diversa altra durata stabilita dai regolamenti di attuazione. Per il medesimo periodo di vincolo le persone fisiche beneficiarie sono obbligate a risiedere anagraficamente nell'alloggio e a non sublocarlo.
4. I regolamenti di attuazione delle singole azioni possono prevedere periodi di durata diversa.
5. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1 e della durata di cui al comma 2 per i soggetti emigrati all'estero per motivi di studio o lavoro sono fatti salvi i periodi di permanenza all'estero per una durata complessiva non superiore ai tre anni, fermo restando l'obbligo di non locazione e non alienazione.
6. Non rileva, ai fini del rispetto degli obblighi di residenza, il trasferimento del beneficiario avvenuto nelle more della separazione tra i coniugi o dello scioglimento della convivenza more uxorio, a condizione che il trasferimento sia avvenuto nei dodici mesi precedenti o successivamente a tali eventi e l'altro soggetto continui a risiedere nell'alloggio.
7. I componenti il nucleo familiare dei beneficiari sono responsabili in solido con il beneficiario in caso di inadempimenti riferiti agli strumenti agevolativi.