Art. 24
(Autorecupero)
1. Al fine di valorizzare il patrimonio immobiliare di proprietą pubblica in condizioni di degrado e, contemporaneamente, sostenere finalitą pubbliche di interesse sociale, la Regione sostiene i Comuni e gli altri enti pubblici nella spesa afferente interventi di riqualificazione edilizia di immobili da destinare a uso residenziale e da attivare da parte di cooperative edilizie di abitazione a proprietą indivisa, cui concedere il diritto di superficie a tempo determinato sull'immobile medesimo. Il Comune trasferisce il finanziamento al soggetto attuatore con i criteri e le modalitą individuati nell'atto di cessione del diritto di superficie.
2. Con apposito regolamento sono individuati le misure degli incentivi, i criteri e le modalitą di concessione degli incentivi.