Art. 21
(Garanzie)
1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera f), č finalizzata a sostenere i privati cittadini favorendo l'accesso al credito erogato da banche rivolto all'acquisizione in proprietā della prima casa o alla locazione ovvero alla realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici o di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici.
2. L'acquisizione in proprietā della prima casa o la locazione č sostenuta anche dalle garanzie integrative di cui all'articolo 5, commi da 4 a 14, della
legge regionale 4/2001, per gli interventi e con i criteri e modalitā di cui al relativo regolamento di attuazione.