Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.
Art. 20
 (Contrasto alla morositā incolpevole)
1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e), č finalizzata a prevenire la conflittualitā sociale sostenendo i soggetti impossibilitati al pagamento della spesa connessa alla proprietā o alla locazione della prima casa, a seguito della perdita o consistente riduzione della capacitā reddituale del nucleo familiare.
2. I soggetti attuatori sono i Comuni, anche in forma associata ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 26/2014, che intervengono a sostegno dei soggetti di cui al comma 1, assicurando incentivi e forme di garanzia anche a tutela dei proprietari degli alloggi locati. I Comuni possono sottoscrivere specifici atti di accordo vincolante con le Ater o altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalitā civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo operano anche nell'edilizia residenziale.