Art. 18
1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), è finalizzata alla realizzazione di interventi attuati dai privati cittadini a condizioni di mercato diretti all’acquisto, alla nuova costruzione, al recupero o all'acquisto con contestuale recupero.
2. Agli interventi di recupero di cui al comma 1 sono equiparati i lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico.
3. La gestione degli incentivi di cui al presente articolo può essere delegata alla Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa. Al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione e Banca Mediocredito è stipulata una convenzione conforme allo schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di edilizia. Per l'attività di gestione degli incentivi è riconosciuto a Banca Mediocredito un importo determinato secondo le modalità stabilite nella convenzione.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 6/2019
2 La gestione degli incentivi di cui al presente articolo è delegata a FVG PLUS Spa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 78, c. 2, L.R. 2/2024.