1.
La Regione attua il Programma delle politiche abitative di cui all'articolo 4 prioritariamente attraverso le seguenti azioni:
a) edilizia sovvenzionata;
b) edilizia convenzionata;
c) edilizia agevolata;
d) sostegno alla locazione;
e) contrasto alla morosità incolpevole;
f) garanzie.