Art. 14
(Particolari misure di sostegno)
1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'articolo 12, determina particolari misure di sostegno per l'accesso all'abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica.
2. Per sostenere la realizzazione di progetti socio-assistenziali e per favorire il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella regione Friuli Venezia Giulia degli appartenenti alle forze dell’ordine, i regolamenti di cui all'articolo 12 possono, altresì, prevedere la messa a disposizione di alloggi in locazione anche in deroga a eventuali graduatorie e requisiti in percentuale non superiore al 10 per cento degli alloggi disponibili.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 1, L. R. 7/2025